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LA VIOLENZA SESSUALE, NUOVE FRONTIERE E RISARCIMENTO DEL DANNO

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella IV Conferenza Mondiale, ha riconosciuto che la violenza contro le donne Ë "un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace, e che viola e inficia il godimento dei diritti umani e delle libert‡ fondamentali". Inoltre, definisce la violenza sulle donne come la principale manifestazione di diseguaglianza nei rapporti tra donne e uomini. Definisce inoltre il maltrattamento sulle donne "come una conseguenza dei condizionamenti socio culturali che agiscono sul genere maschile e femminile, collocando (la donna) in una posizione subordinata allí uomo, e che si manifestata in tre ambiti relazionali basilari della persona: maltrattamento nelle relazioni di coppia, aggressioni sessuali nell' ambito sociale e molestie sul lavoro".

La Conferenza di Pechino aveva gi‡ definito la violenza sessuata "reato di genere", mettendo in forte rilievo il fattore culturale all'origine della stessa.

Il Cedaw ha inoltre proclamato che gli Stati membri dell'ONU devono impegnarsi, entro il 2015, a porre in essere tutti gli strumenti legali di contenimento e tutela sociale, per l'eliminazione, o quanto meno la riduzione, della violenza sulle donne.

Del medesimo orientamento: la Convenzione sullíeliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979; la Dichiarazione delle Nazioni Unite sullíeliminazione della violenza contro la donna proclamata nel dicembre 1993 dall'Assemblea Generale; le risoluzioni dell'ultimo vertice internazionale sulle donne svoltosi a Pechino nel settembre 1995; la risoluzione WHA49.25 dell'Assemblea Mondiale della Sanit‡, che definisce la violenza come un problema prioritario di salute pubblica, adottata nel 1996 dall'OMS; il rapporto del Parlamento Europeo del luglio 1997; la risoluzione della Commissione per i Diritti umani delle Nazioni unite del 1997; la proclamazione del 1999 quale Anno europeo della lotta contro la violenza di genere.

Pi˘ di recente, la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento Europeo, che approva un programma di azione comunitario (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata su bambini, giovani e donne, per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Daphne II), ha definito la posizione e la strategia da mettere in atto per i rappresentanti delle cittadine e dei cittadini dellíUnione.

Tuttavia, nonostante il buon esito della Legge italiana 66/96 e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni preposte, che hanno visto nascere e moltiplicarsi sul territorio nazionale Centri antiviolenza, associazioni femminili, ONG preposte alla prevenzione, alla tutela e contrasto alla violenza sessuale, e nonostante che la sensibilizzazione su tale argomento sia oggi considerata come valore condiviso da tutti i gruppi politici presenti in Parlamernto e nel Paese, bisogna perÚ rilevare che la violenza sulle donne e sui bambini, le molestie sessuali e sul lavoro, non sono affatto diminuite. Addirittura nel corso del 2009 ben 103 donne in Italia sono state uccise mentre ancora non Ë possibile effettuare indagini statistiche sul numero delle violenze sessuali perpetrate, anche in considerazione del fatto che le denunce sono solo la punta di iceberg del fenomeno.

Occorre quindi che l'Italia si munisca di un sistema complessivo che tenga conto, a 360 gradi, della materia legata alla violenza sessuata, di modo che essa sia affrontata sia sotto il profilo della prevenzione che della tutela e del contrasto, dal momento che viviamo una realt‡ nella quale i messaggi provenienti dai mass-media e dalla pubblicit‡, tendono a comunicare l'esatto contrario. Molteplici sono infatti i messaggi subliminali che attentano alla dignit‡ della donna, determinano nel sentire e nella cultura comune uno svilimento del rispetto dei principi costituzionali basati sull'uguaglianza, sull'autodeterminazione e sulla convivenza civile.

Recependo quindi le esigenze delle donne, sia vittime che operatrici nel campo della violenza, ed ispirandoci al modello spagnolo , che per primo ha dato organicit‡ agli impegni iternazionali assunti, riteniamo di poter offrire taluni suggerimenti.

La nostra proposta non Ë, pertanto, di modifica alla Legge 66/96, bensÏ una integrazione ad essa, nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi internazionali ed degli impegni assunti dagli Stati in quelle sedi.

Auspichiamo pertanto l'inserimento delle nostre proposte all'interno di una Legge quadro che, senza modificare gli aspetti positivi della normativa gi‡ esistente, tenga conto delle della necessit‡ di esaminare la problematica in tutti i suoi aspetti, dalla prevenzione al reinserimento della vittima. Auspichiamo altresÏ che, in questa prospettiva, venga finalmente regolamentata la forma pi˘ nuova di violenza, ovvero il mobbing sessuale che viene esercitato su tutte quelle lavoratrici precarie e non, sottoposte in ogni caso, al ricatto della conservazione del lavoro.

1) PREVENZIONE

E' necessaria la formazione dei soggetti preposti allíeducazione, alla sensibilizzazione ed al controllo sui messaggi che quotidianamente, attraverso la pubblicit‡ ed i mass media, violano la dignit‡ dellíessere umano, nel rispetto dei principi approvati dal Parlamento Europeo nella Risoluzione sulla Discriminazione della Donna nella Pubblicit‡ (R.A4258-16/09/1997).

2) FORMAZIONE ED ASSISTENZA

La formazione deve riguardare tutti quei soggetti preposti ad offrire l'aiuto di primo impatto alle donne in difficolt‡: operatrici-ori, assistenti sociali, medici, forze dell'ordine, avvocati. Auspichiamo che l'informazione, il primo contatto e l'assistenza possa essere offerta da Centri di Assistenza Permanenti, diffusi sul territorio ed in particolare nelle zone a rischio, in grado di offrire prestazioni specialistiche e multidisciplinari.
Tali centri vanno adeguatamente sostenuti economicamente, per consentirne il funzionamento e l'efficacia.

Dovr‡ essere necessariamente riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato, sia per le vittime che per gli enti esponenziali. Siamo consapevoli che nelle maggiori citt‡ italiane sono stati sottoscritti protocolli con le Forze dell'Ordine e talora con le ASL affinchË venga assicurata la presenza di personale specializzato, tuttavia tale garanzia dovr‡ essere estesa a tutto il territorio nazionale. Non sfugge tuttavia che la maggior parte delle violenze viene consumata in famiglia e che pertanto i medici di famigliae la scuola costituiscono ancora oggi il primo recettore di allarme. A tal uopo si auspica la formazione specifica degli insegnanti e dei medici di base.

Non dovranno essere esenti da una specifica formazione e preparazione professionale, assistenti sociali, avvocati e magistrati. Si auspica, inoltre, la costituzione, in tutte le Procure, di pool specializzati nel contrasto della violenza sessuata, in famiglia e su persone. Auspichiamo la costituzione di una rete nazionale al fine della presa in carico della vittima affinchË venga indirizzata al presidio competente pi˘ vicino, le vengano fornite tutte le prime informazioni necessarie, ed avviata presso strutture protette, nel caso in cui richieda.

3) CONTRASTO

Il movimento delle donne non si Ë mai appassionato all'entit‡ della pena, tuttavia appare evidente che il contrasto alla violenza sessuata deve attuarsi anche attraverso un processo celere che consenta, nella garanzia di tutte le parti, la certezza della pena.
Non vi Ë dubbio che la celerit‡ del processo Ë un valore aggiunto ineludibile soprattutto in presenza di giovani donne il cui diritto fondamentale Ë la restituzione, il risarcimento del danno, il superamento del lutto. A tal uopo auspichiamo l'allargamento dell'incidente probatorio a tutte le vittime di stupro, abusi e violenze sessuali, anche se adulti.

La raccolta anticipata della prova consente quindi di poter attuare, in caso di positivit‡ della stessa, il sequestro dei beni dell'indagato eccezion fatta per i beni necessari al sostentamento del coniuge e della prole.

Analogamente andranno sequestrati, nel caso di vittime di mobbing o violenza sessuale, beni non vincolati alla contribuzione e retribuzione se legittimi. 4) FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DI VIOLENZA SESSUATA

Devono essere previste misure di sostegno economico affinchË venga costituito un fondo di garanzia per le vittime della violenza sessuata, come gi‡ il nostro ordinamento prevede per le vittime della strada e della criminalit‡ organizzata.

Nella consapevolezza che il reato di genere Ë un reato gravissimo, riconosciuto a livello internazionale come violazione di un diritto umano, riteniamo che, cosÏ come vengono riconosciute, nel nostro ordinamento, fondi di solidariet‡ e di garanzia per le ì vittime delle richieste estorsiveî (L. 44 del 23.02.99) e per ìle vittime della stradaî (L.990/69), si preveda di istituire un fondo di garanzia per le vittime di violenza sessuata, da integrare con i beni sequestrati al reo, con assicurazione con contributo statale, e con modalit‡ simili a quelle gi‡ sperimentate per i suddetti fondi. Tale esigenza nasce dala considerazione che il reato di violenza sessuata, lungi dall'essere meno importante dei danni derivanti da incidente stradale o da quelli derivanti da richieste estorsive, produce un danno sociale di rilevantissima entit‡, non solo alla vittima ma all'intera comunit‡. In particolare, soprattutto in caso di violenza intrafamiliare, il fondo deve garantire le vittime, se appartenenti a famiglie carenti di risorse economiche, ogni forma di sostegno sociale in tutti quei casi in cui si presume che la vittima, per et‡ o per condizione economica, non possa emanciparsi dall'aggressore.

5) REINTEGRAZIONE SOCIALE

Sul modello della normativa spagnola, che per prima ha recepito la necessit‡ di trasferire in una legge organica gli impegni assunti attraverso la sottoscrizione delle convenzioni internazionali, indipendentemente dal risarcimento,ci si dovr‡ impegnare a garantire alla vittima di violenza di genere:

- Il diritto al lavoro e alle prestazioni della sicurezza sociale: la lavoratrice vittima della violenza di genere avr‡ diritto alla riduzione o alla riorganizzazione dei suoi tempi di lavoro, alla mobilit‡ geografica, al cambiamento della sede di lavoro, alla sospensione del rapporto di lavoro con mantenimento del posto. Il tempo di sospensione va considerato come periodo di contribuzione effettiva. La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice avviene alle condizioni esistenti al momento della sospensione del contratto. Le assenze o la mancanza di puntualit‡ provocate da situazione psichica o psicofisica, derivanti dalla violenza di genere, saranno considerate giustificate su decisione dei servizi sociali che avranno preso in carica la donna. - Le lavoratrici autonome, vittime di violenza di genere e che cessino la loro attivit‡ per rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto alla ripresa psicologica, potranno beneficiare di una sospensione del versamento dei contributi. - Nei casi particolari in cui il reato di genere venga perpetrato allíinterno delle mura domestiche ai danni di soggetti deboli legati allíesecutore materiale del reato da rapporti familiari, di convivenza ecc..anche per sudditanza economica, si dovr‡ favorire in tutti i modi líaffrancamento della vittima dal carnefice, anche dal punto di vista economico e, indipendentemente dalle forme di risarcimento, approntare tutti gli strumenti necessari atti ad avviare tali soggetti allíindipendenza economica.

-Il soggiorno eventuale presso le case famiglia e l'allontanamento dalla propria abitazione deve essere per brevi periodi ed il risarcimento, lungi dall'essere una sorta di assistenzialismo fine a se stesso, deve trasformarsi in opportunit‡ per la vittima.



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